STATUTO
“Vela e Salute Associazione Sportiva Dilettantistica – APS”
PREMESSA
È costituita l’Associazione non riconosciuta: “Vela e Salute Associazione Sportiva Dilettantistica – Associazione di Promozione Sociale, in breve “Vela e Salute ASD – APS” avente la natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia denominata di seguito detta anche Associazione.
L’Associazione “Vela e Salute ASD – APS”, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative.
L’Associazione “Vela e Salute ASD – APS” accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché allo Statuto e al regolamento dell’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, al quale l’Associazione stessa delibererà di aderire.
ART. 1
(Natura, denominazione e sede)
L’Associazione “Vela e Salute ASD – APS” ha natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia denominata di seguito detta anche Associazione.
L’acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
L’associazione ha sede legale in via Matteotti n.49 nel Comune di San Cesario di Lecce.
Essa può istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2
(Finalità e Attività)
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell’ambito di attività sanitarie, culturali, turistiche, ricreative e sportivo dilettantistiche, al fine di promuovere la diffusione e l’esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva.
In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di:
- a) promuovere e realizzare il progetto “VELA E SALUTE” con il quale si intende avviare un percorso abbinato di medicina preventiva e sport mirato prioritariamente alla formazione psicofisica del ragazzo e dell’adolescente in prevenzione e cura dell’obesità e dei disturbi del comportamento alimentare, oggi considerati dalla scienza medica patologie disabilitanti sul piano fisico e psichico, tramite l’abbinamento di attività educativa sanitaria nel settore dell’alimentazione in un connubio di attività sportiva mirata all’educazione “fisica” fine a se stessa e propedeutica all’attività velica;
b) promuovere iniziative sanitarie e sociali volte allo sviluppo di una cultura della educazione alimentare;
c) favorire la crescita, soprattutto nelle giovani generazioni, di esperienze culturali, sportive e sanitarie, contribuendo ad esprimere e sollecitare le potenzialità individuali e della società;
d) promuovere l’istruzione e la ricerca scientifica, anche attraverso eventuale collaborazione con le istituzioni pubbliche e private del territorio preposte all’istruzione ed alla ricerca e, in primo luogo, l’Università;
e) promuovere progetti ed iniziative di valore sociale e sanitario, in collaborazione con enti e associazioni pubbliche e private ed enti del terzo settore. - f) di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana, all’educazione sanitaria e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse – culturali, turistiche, sportive, commerciali o di servizi;
g) di realizzare progetti produttivi per l’occupazione, creando occasioni di inserimento lavorativo a favore dei giovani disoccupati e di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, sociale familiare ed economico;
h) di promuovere e realizzare iniziative di solidarietà sociale e servizi, in genere “alla persona”, ma soprattutto a favore di minori ed in particolar modo di soggetti a rischio di disagio psicologico giovanile, disagio fisico, sanitario, sociale ecc.);
i) di divulgare, promuovere la pratica di attività sportiva dilettantistica, ricreativa e culturale, nonché di favorire l’informazione e lo sviluppo, anche mediante l’attività di realizzazione e/o gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della vela anche con l’osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, e degli Enti di Promozione Sportiva e Sociale Riconosciuti dal CONI e dal Ministero degli Interni. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e degli Enti di promozione sportiva e sociale, cui l’Associazione si affilierà o aderirà.
L’Associazione intende operare nell’ambito dei Servizi allo Sport, promovendo e costituendo Centri socio educativi di promozione delle attività sportive dilettantistiche a favore dei minori.
L’Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L’associazione, in particolare, si propone di:
- promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche nella disciplina sportiva riconosciuta della VELA, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva, nel rispetto dei principi, delle regole e competenze del CONI;
- diffondere la pratica dello sport mediante la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, e amatoriali, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, con altre associazioni e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all’azione promozionale e ricreativa;
- organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare corsi per operatori sportivi, culturali e di perfezionamento tecnico;
- organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici
- informare ed interessare l’opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività dell’ACSI;
- promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica in ambito sportivo, volti in particolare a contrastare la dispersione scolastica e indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento, al fine di favorirne l’inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;
- organizzare corsi di formazione ed attività in ambito sportivo.
I settori di attività per la realizzazione degli scopi sociali potranno essere i seguenti:
- assistenza ed educazione sanitaria;
• assistenza sociale e socio sanitaria;
• istruzione; - formazione;
• sport dilettantistico, soprattutto a favore di soggetti svantaggiati;
• collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe affinità
Per il conseguimento degli scopi sociali, l’Associazione, con deliberazione dell’ Organo di Amministrazione, può:
- A) istituire e gestire centri di formazione per gli associati anche avvalendosi della collaborazione di istituzioni pubbliche e private del settore, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale;
B) istituire Comitati tecnici consultivi nei settori di interesse sociale e sanitario;
C) collaborare con gli Enti, Aziende e Organizzazioni civili ed ecclesiastiche nazionali ed estere che si propongono finalità similari;
D) sviluppare iniziative e attività mirate al superamento di problematiche fisiche e psicofisiche, con l’istituzione di centri terapeutici e di benessere, finalizzati alla fornitura del servizio alla persona, operando anche in regime di convenzione con Enti ed istituzioni pubbliche e private. - E) partecipare e/o aderire, su delibera del Consiglio Direttivo, ad altre Istituzioni, Enti, Consorzi, Associazioni del Terzo Settore aventi scopi analoghi o complementari ai propri;
- F) promuovere e costituire organismi economici e/o finanziari, quali ad esempio S.r.L, cooperative, cooperative sociali e consorzi , ritenuti utili o necessari per gli scopi istituzionali dell’Associazione;
- G) sviluppare qualsiasi altra iniziativa anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali dell’Associazione.
Per conseguire le proprie finalità l’associazione, può inoltre:
- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi e partecipare alla loro attività concedendo, all’occorrenza, prestiti in denaro e fidejussioni;
- compiere operazioni con organismi economico finanziari, promovendo la loro costituzione e/o instaurare rapporti con altri organismi economici e finanziari, nonché concedere e ricevere fidejussioni;
- raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche), dagli iscritti aderenti, da Istituzioni, da Enti Pubblici e Privati e da Aziende predisponendo, a questo fine, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; iscritti aderenti, da Istituzioni, da Enti Pubblici e Privati e da Aziende predisponendo, a questo fine, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, per sconto effetti anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e società finanziarie, nonché acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge;
richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Comunità Europea, dallo stato italiano, dalla regione e da enti locali, nonché i finanziamenti ed i contributi disposti; - aderire a consorzi, società miste ed organismi che abbiano scopi similari a quelli dell’Associazione e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.
- sviluppare qualsiasi altra iniziativa anche di carattere economico, ritenuta utile o necessaria per gli scopi istituzionali dell’Associazione;
- di provvedere, tramite i propri soci, all’acquisto ed alla gestione di beni strumentali atti a soddisfare le esigenze e le necessità dei soci e dei cittadini in condizioni di svantaggio e di bisogno sociale;
- collaborare con Istituti Universitari e di Ricerca, Scuole di specializzazione, Enti Pubblici e Privati ed Aziende, al fine di organizzare incontri, convegni, seminari, conferenze, studi e ricerche e quant’altro utile per il raggiungimento degli scopi sociali;
- promuovere e stipulare accordi e convenzioni con lo Stato Italiano e le Istituzioni (Università, Ministeri Prefetture, Enti Locali, Enti Pubblici), con Enti Ecclesiastici, con Enti di Previdenza e Assicurativi, statali e privati con Enti di Promozione Sociale ed altresì con privati che comunque operino od intendano operare nei settori di interesse dell’associazione;
- formare, preparare e gestire, in special modo tra gli iscritti aderenti, tutte quelle figure professionali utili per la realizzazione degli scopi sociali; per questo l’ associazione “VELA E SALUTE ASD – APS” può organizzare appositi Corsi di Formazione;
- realizzare/gestire Centri di Interesse Sanitario, Turistico, Sportivo e Culturale (CAMPUS), a favore di giovani, adulti ed anziani, anche provenienti da Stati esteri, ma soprattutto a favore di minori, ed in particolare dei minori in stato di disagio psicofisico;
- promuovere, sviluppare e potenziare, tra i propri associati e le loro famiglie, la pratica di tutte quelle attività e discipline che possano migliorare il benessere fisico e psichico e che perseguano lo sviluppo sociale e culturale e l’integrazione della personalità; operare nei campi dell’informazione, ( anche mediante la pubblicazione di riviste o periodici sociali specializzati), dell’informatica, della didattica, degli interventi sociali, dello sport dilettantistico, della cultura dell’ambiente e del turismo, nonché progettare e/o organizzare proposte e servizi di assistenza/consulenza sanitaria nutrizionale.
E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti locali o di altra natura, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.
L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Puglia e di tutto il territorio nazionale
Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L’Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all’Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso in cui l’Associazione eserciti attività diverse, gli amministratori attesteranno il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L’Associazione può esercitare l’attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
ART. 3
(Ammissione)
Sono associati dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 4
(Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
ART. 5
(Volontario e attività di volontariato)
L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
ART. 6
(Perdita della qualifica di associato)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 7
(Organi sociali)
Sono organi dell’associazione:
- Assemblea dei soci;
- Organo di Amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo (se nominato)
- Organo di revisione legale dei conti (se nominato)
I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell’Organo di controllo – laddove nominato – che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2397, secondo comma del Codice civile.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un organismo riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
ART. 8
(Assemblea dei soci)
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Compongono l’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART.9
(Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 10
(Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 11
(Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
ART. 12
(Organo di Amministrazione)
L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L’organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre fino ad un massimo di cinque membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione,
- attua le deliberazioni dell’assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- disciplina l’ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.
ART. 13
(Il Presidente)
Il presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 14
(Organo di controllo)
L’organo di controllo, è nominato dall’Assemblea nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è monocratico ed è composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 15
(Organo di Revisione legale dei conti)
È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Art. 16
(Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente
ART. 17
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
ART. 18
(I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 19
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 20
(Bilancio)
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio di esercizio dell’Associazione è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 21
(Bilancio sociale)
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l’Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
ART. 22
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 23
(Personale retribuito)
L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
ART. 25
(Responsabilità dell’associazione)
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
ART. 26
(Assicurazione dell’associazione)
L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
ART. 28
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.